(massima n. 1)
In tema di condominio, le pattuizioni, contenute nel regolamento predisposto dall'originario proprietario accettato con l'atto d'acquisto, che comportino restrizioni delle facoltą inerenti alla proprietą esclusiva dei singoli condomini ovvero di quelle relative alle parti condominiali dell'edificio, devono essere espressamente e chiaramente enunziate, con la conseguenza che devono ritenersi invalide quelle pattuizioni che, con formulazione del tutto generica, limitino il diritto dei condomini di usare, godere o disporre dei beni condominiali ed attribuiscano all'originario proprietario il diritto non sindacabile di apportare modifiche alle parti comuni.