(massima n. 1)
Il regolamento contrattuale di condominio può contenere l'inclusione esplicita tra le cose comuni, soggette sia alla comunione necessaria sia alla correlata indivisibilità funzionale sia all'inseparabilità pro quota dai trasferimenti delle proprietà individuali esclusive, di cose determinate per le quali sia incerta la riconducibilità alla categoria delle cose comuni in regime di condominio. La validità di detta inclusione può derivare, oltre che dalla comune volontà di tutti i partecipanti al condominio, dagli elementi strutturali e funzionali caratterizzanti le medesime cose incluse in correlazione ad una o più cose comuni; detta correlazione può esprimersi o nella provvisorietà della cosa, desumibile dai suoi caratteri costruttivi escludenti l'insorgenza di conflitti pratici di compatibilità tra la medesima e le cose comuni e tra questi ed i diritti di proprietà esclusiva, e (o) con l'inerenza materiale traducibile in un rapporto di connessione oggettiva o di strumentalità della stessa con una delle cose comuni ai sensi dell'art. 1117 c.c. Il regolamento contrattuale di condominio, quando include esplicitamente una cosa tra quelle comuni soggette al regime della comunione necessaria, contiene un atto negoziale di accertamento del rapporto di inerenza della cosa espressamente considerata con quelle comuni ai sensi dell'art. 1117 c.c., con l'effetto di individuare i limiti oggettivi delle proprietà esclusive e le corrispondenti quote sulle cose comuni, di escludere la separata disponibilità della cosa inclusa tra quelle comuni, di prevenire controversie circa la distinta utilizzabilità della cosa stessa indipendentemente dall'esistenza di un valido titolo costitutivo di diritti sulla medesima nel contesto dei concorrenti diritti degli altri condomini.