(massima n. 1)
La sospensione feriale dei termini processuali, prevista dall'art. 1 della legge n. 742 del 1969, non si applica ai giudizi in materia di opposizione all'esecuzione forzata, nozione da intendere nel senso pił ampio, come categoria nella quale sono ricomprese anche le opposizioni relative alla distribuzione della somma ricavata.