(massima n. 1)
In tema di opposizione all'esecuzione, quando questa non sia stata iniziata, ancorché si tratti di esecuzione per rilascio di immobile, la competenza deve essere determinata, ai sensi del combinato disposto dagli artt. 615, primo comma e 27 c.p.c., secondo i normali criteri della materia, del valore e del territorio. Ne consegue che, qualora l'opposizione sia motivata dalla mancata corresponsione dell'indennitą di avviamento commerciale alla quale il conduttore ritiene di aver diritto, la competenza deve essere attribuita al pretore, unico giudice funzionalmente competente a decidere la questione della spettanza e della quantificazione della indennitą suddetta, ai sensi dell'art. 45, terzo comma, della L. 27 luglio 1978, n. 392.