(massima n. 1)
Nell'espropriazione presso terzi, il pignoramento impone al terzo di non compiere atti che determinano l'estinzione del credito o il suo trasferimento ad altri, di guisa che il terzo č interessato alle vicende processuali che riguardano la legittimitā o validitā del pignoramento in quanto possono comportare o meno la liberazione del relativo vincolo. Ne consegue che il terzo pignorato č parte necessaria nei processi di opposizione all'esecuzione o di opposizione agli atti esecutivi in cui si contesti la validitā del pignoramento, e deve essere chiamato in causa dall'opponente ed in mancanza il giudice deve ordinare l'integrazione del contraddittorio nei suoi confronti.