(massima n. 1)
Ove sia intervenuta sentenza passata in giudicato che abbia accolto la domanda di pensione di invaliditā e sia iniziata sulla base di tale sentenza l'esecuzione, č ammissibile l'opposizione all'esecuzione che faccia valere la mancata iscrizione del creditore nelle liste del collocamento obbligatorio, essendo questo un fatto modificativo successivo alla pronuncia che incide su uno degli elementi costitutivi della prestazione e rilevando il giudicato solo a situazione normativa e fattuale immutata.