(massima n. 1)
Nel giudizio di opposizione promosso contro il creditore procedente dal terzo assoggettato all'esecuzione, ai sensi degli artt. 602-604 c.p.c., il debitore si trova in posizione di litisconsorte necessario col creditore procedente, trattandosi, nella specie, di un accertamento concernente una situazione giuridica unica per il creditore, per il debitore e per il terzo, non potendo essa sussistere che nei confronti di tutti e tre, dato che il titolo esecutivo ed il precetto non possono restare in piedi o venir meno se non per i tre soggetti congiuntamente.