(massima n. 1)
Poiché, a norma degli artt. 599, 600 e 601 c.p.c., la separazione della quota in natura spettante al debitore esecutato è consentita nel solo caso in cui non tutti i comproprietari dei beni indivisi, oggetto dell'esecuzione, siano obbligati nei confronti del creditore procedente, non può disporsi tale separazione nella ipotesi in cui, dopo che il creditore abbia iniziato il procedimento di espropriazione di un immobile appartenente a due suoi debitori solidali, uno di questi sia fallito e nel procedimento esecutivo contro costui sia subentrato, a norma dell'art. 107 legge fallimentare, il curatore del fallimento.