(massima n. 1)
Qualora l'intervento di un creditore nel processo esecutivo venga effettuato da un difensore che non sia munito dello ius postulandi, e, quindi, privo della capacitā di compiere atti del processo, il ricorso per intervento deve ritenersi non affetto da semplice nullitā sanabile, ma giuridicamente inesistente, e quindi assolutamente inidoneo allo scopo, che č quello di consentire al creditore di partecipare alla distribuzione della somma ricavata e, se il suo credito č basato su titolo esecutivo, di compiere o richiedere gli altri atti esecutivi.