(massima n. 1)
L'intervento del creditore ex art. 525 c.p.c., deve essere spiegato non oltre la prima udienza fissata per l'autorizzazione della vendita, e può contenere anche la sola indicazione del credito e la ragione di questo, senza la contemporanea e immediata esibizione del relativo titolo del credito, che è invece indispensabile per la ripartizione della somma ricavata dalla vendita dei mobili pignorati.