(massima n. 1)
Poiché la illiquidità del credito non può conciliarsi con le finalità dell'esecuzione forzata, nessuna rilevanza, ai fini della partecipazione al processo esecutivo, può riconoscersi al fatto che il creditore per un credito illiquido si trovi ad avere eseguito sul medesimo bene sequestro conservativo. La misura cautelare, invero, è intesa unicamente a sottrarre il bene alla disponibilità del debitore, onde né può svolgere anche una concomitante funzione nell'eventuale conflitto fra creditori, né può conferite al credito gli estremi di certezza e liquidità di cui difetta o, comunque, produrre effetti che rispetto a tali requisiti abbiano natura vicaria nei fini dell'attuazione della funzione propria dell'espropriazione mobiliare od immobiliare. Soltanto la conversione del sequestro in pignoramento legittima l'intervento del sequestrante nell'espropriazione promossa da altri.