(massima n. 1)
L'intervento del creditore nel processo di esecuzione è atto esecutivo prodromico al provvedimento di distribuzione della somma ricavata dalla vendita, a sua volta, anch'esso atto esecutivo. Il requisito della certezza, liquidità ed esigibilità del credito costituisce un presupposto processuale che condiziona l'ammissibilità, in rito, dell'intervento del creditore nel processo esecutivo al fine della sua partecipazione alla futura distribuzione della somma che verrà ricavata dalla vendita dei beni pignorati. In questa sede il predetto requisito assume rilevanza sul piano sostanziale, quale condizione per il soddisfacimento del credito, quale elemento, cioè, condizionante l'esistenza di un credito attuale e concreto. La mancanza del requisito della certezza, liquidità ed esigibilità del credito dell'intervenuto, se non rilevata d'ufficio dal giudice o non eccepita tempestivamente dagli altri soggetti interessati nel processo esecutivo mediante l'opposizione ex art. 617 c.p.c. impedisce ogni questione relativa all'ammissibilità, in rito, dell'intervento, ma può formare oggetto di controversia ex art. 512 c.p.c. in sede di formazione del progetto di riparto. Se, però, il credito dell'intervenuto acquista il predetto requisito nel corso del processo, il mancato rilievo d'ufficio e la mancata eccezione mediante l'opposizione ex art. 617 del difetto originario di quel presupposto processuale, da un lato preclude ogni questione di rito relativa all'ammissibilità dell'intervento e, dall'altro, conduce a ritenere tempestivo l'intervento stesso con le relative conseguenze in ordine alla collocazione del credito nel progetto di riparto: il che impedisce pure il sorgere di una controversia ex art. 512 c.p.c.