(massima n. 1)
Il giudizio di rinvio conseguente alla cassazione della sentenza di secondo grado per motivi di merito (cosiddetto giudizio di rinvio proprio) non costituisce la prosecuzione della pregressa fase di merito che ha preceduto il giudizio di cassazione, ma una nuova ed autonoma fase del processo che, pur essendo soggetta per ragioni di rito alle norme riguardanti il corrispondente procedimento disposto dalla sentenza rescindente, ha natura integralmente rescissoria, nel senso che esso mira ad una sentenza che, senza sostituirsi ad alcuna precedente pronuncia riformandola, statuisce per la prima volta sulle domande proposte dalle parti. Ne deriva che l'integrazione del contraddittorio disposta nel giudizio di rinvio ricade nell'ambito di applicazione non dell'art. 331 c.p.c., ma dell'art. 393, sicché non effettuata l'integrazione del contraddittorio nel termine stabilito dal giudice di rinvio, questi deve dichiarare l'estinzione dell'intero processo, senza che possa rivivere la pregressa sentenza di primo grado gią riformata, a nulla rilevando che la parte pretermessa siasi costituita spontaneamente all'udienza dopo che si era verificata la causa di estinzione, dal momento che questa operando di diritto retroagisce a tale momento, impedendo al giudice l'esame di qualsiasi altra questione vertente sull'estinzione medesima, sempre che questa sia stata eccepita dalla parte interessata prima di ogni altra sua difesa.