(massima n. 1)
Qualora il giudice di merito, investito di una domanda risarcitoria formalmente unica, emetta distinte pronunce, autonome tra loro, con l'una parzialmente accogliendo la domanda sul solo "an debeatur" e disponendo il prosieguo del giudizio sul "quantum", e con l'altra parzialmente rigettando la domanda medesima, e qualora soltanto tale ultima pronuncia sia cassata con rinvio, la mancata riassunzione davanti al giudice di rinvio non comporta l'estinzione del giudizio per il "quantum", che nel frattempo sia proseguito, rilevando il giudicato interno formatosi sulla pronuncia affermativa di "an debeatur".