(massima n. 1)
Non vi č luogo a pronuncia sulle spese processuali, qualora, a seguito dell'intervenuta accettazione della rinunzia al ricorso per cassazione, sia dichiarata, con decreto del presidente della medesima Corte, la estinzione del giudizio, ai sensi dell'art. 391 c.p.c., come sostituito dall'art. 15 del D.L.vo 2 febbraio 2006, n. 40.