(massima n. 1)
Poiché la cappella funeraria non è che un sepolcro, non può ritenersi che la disposizione testamentaria con la quale si provvede alla sua manutenzione, senza alcuna modalità integrativa relativa alla celebrazione di riti di suffragio e di devozione, abbia fine di culto o di religione e possa dunque essere considerata alla stregua di una disposizione per l'anima.