(massima n. 1)
Qualora, dopo la pronuncia di affermazione della giurisdizione del giudice italiano, resa dalla S.U. della S.C. in sede di regolamento preventivo, il relativo processo non sia riassunto, ai sensi dell'art. 367 secondo comma c.p.c., entro sei mesi (dalla comunicazione di detta pronuncia, ovvero, nei confronti del contumace, dal suo deposito), e si apra un'altra controversia, fra le stesse parti e sullo stesso rapporto, il regolamento di giurisdizione, che sia promosso in pendenza di tale ulteriore giudizio, deve ritenersi ammissibile, alla stregua della riscontrabilitā in via incidentale della estinzione del precedente giudizio, e deve altresė ritenersi non vincolato a quella pregressa declaratoria di sussistenza della giurisdizione, atteso che il giudicato sulla giurisdizione del giudice italiano nei riguardi dello straniero ha effetti preclusivi limitatamente al processo in cui si č formato.