(massima n. 1)
Nel caso di sospensione del processo a seguito di ricorso per regolamento di giurisdizione proposto ai sensi dell'art. 41 c.p.c., il termine perentorio di sei mesi previsto dall'art. 367, secondo comma, c.p.c. per la riassunzione del giudizio, decorre, per la parte non costituita nel giudizio dinanzi alla Corte di Cassazione, dal giorno del deposito della sentenza con la quale sia stata dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario, atteso che la suddetta sentenza deve essere comunicata, mediante biglietto di cancelleria, alle sole parti costituite, e considerato altresė che deve applicarsi alla fattispecie il principio generale in base al quale, quando č stabilito che un termine decorra dalla comunicazione di un provvedimento, tale dies a quo vale solo per la parte costituita, mentre per quella non costituita il termine decorre dalla data di deposito del provvedimento stesso, evento concretamente conoscibile con l'uso dell'ordinaria diligenza.