(massima n. 1)
Integra il reato di frode in commercio la condotta dell'esercente che alla richiesta di prosciutto di Parma - la cui denominazione di origine č riservata dall'art. 1 della legge n. 26 del 1990 esclusivamente a prodotti che abbiano determinate caratteristiche e prerogative, sia merceologiche che formali - consegni prosciutto crudo non di Parma.