(massima n. 2)
Nel caso in cui con la procura ad litem sia stato conferito al procuratore il potere di nominare altri procuratori ed avvocati e di eleggere domicilio, tale specifica disposizione si caratterizza come autonoma procura ad negotia che, superando i limiti del contestuale mandato ad litem, faculta il procuratore legale a nominare altri procuratori e difensori, i quali hanno veste non già di sostituti del legale che li abbia nominati (ai sensi dell'art. 9, R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578), ma di rappresentanti processuali della parte. Il mandato di diritto sostanziale, con il quale sia stato conferito ad un soggetto il potere di nominare, confermare o revocare procure ad litem in qualunque grado o sede, abilita tale soggetto a rilasciare procura speciale per proporre ricorso per cassazione, anche se quel mandato generale speciale sia stato conferito anteriormente alla sentenza da impugnare con il ricorso.