(massima n. 1)
In tema di condominio negli edifici, ciascun condomino ha la facoltą di ottenere dall'amministratore l'esibizione dei documenti contabili non soltanto in sede di rendiconto annuale e di approvazione del bilancio da parte dell'assemblea, ma anche al di fuori di tale sede, senza la necessitą di specificare la ragione per la quale egli intende prendere visione o estrarre copia dei documenti medesimi, sempre che l'esercizio di tale potere non intralci l'attivitą amministrativa e non sia contrario ai principi di correttezza, ed i relativi costi siano assunti dai condomini istanti.