(massima n. 1)
L'allegazione da parte dell'interventore in appello della qualitą di litisconsorte necessario pretermesso, con la richiesta di dichiarazione di nullitą della sentenza pronunciata in primo grado senza la sua partecipazione al processo, basta a determinare l'ammissibilitą dell'intervento, senza che si richieda anche la denuncia dell'ingiustizia, nel merito, della sentenza conclusiva di quel procedimento, essendo il pregiudizio di cui all'art. 404, primo comma, c.p.c. insito in detta mancata partecipazione.