(massima n. 1)
In tema di servizi pubblici locali, la scissione di un'azienda speciale con la destinazione di un ramo aziendale ad una societą di capitali di nuova costituzione, disposta da un consorzio nell'esercizio della facoltą prevista dall'art. 115 del d.l.vo 18 agosto 2000, n. 267 (ed estesa ai consorzi dal comma 7 bis dell'art. 115 cit., introdotto dall'art. 35, dodicesimo comma, della legge 28 dicembre 2001, n. 448), si differenzia dalla trasformazione dell'azienda speciale in societą di capitali, consentita dalla medesima disposizione, in quanto non comporta la semplice modificazione della struttura e dell'organizzazione societaria, ma la costituzione di un nuovo soggetto, distinto da quello originario, con la conseguenza che, pur essendo la societą nata dalla scissione legittimata ad impugnare la sentenza emessa nei confronti del consorzio, in qualitą di successore a titolo particolare nel diritto controverso, la procura alle liti conferita in primo grado dall'ente che ha operato la scissione non abilita il difensore a rappresentare il nuovo soggetto nel giudizio di appello.