(massima n. 1)
Il principio secondo cui l'interventore "ad adiuvandum", ex art. 105 c.p.c., č privo di un'autonoma legittimazione ad impugnare in assenza di impugnazione della parte principale, non trova applicazione quando l'intervento in questione sia stato compiuto dal successore a titolo particolare nel diritto controverso (nella specie, cessionario di ramo d'azienda): questi, infatti, č sempre legittimato ad impugnare la sentenza sfavorevole al suo dante causa ai sensi dell'art. 111 c.p.c., senza che occorra che il medesimo successore a titolo particolare proponga autonoma pretesa nei confronti dell'altra parte.