(massima n. 1)
Qualora una sentenza sia stata emessa nei confronti di diversi soggetti, essa può essere impugnata congiuntamente da parte di tutti i suoi destinatari, richiedendosi soltanto che ciascuno di essi abbia un proprio interesse a proporre l'impugnazione. (Nella specie, la S.C. ha rigettato l'eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dall'Amministrazione in una controversia in tema di opposizione ad ordinanza ingiunzione, in quanto il ricorso stesso era stato proposto con unico atto sia dai soccombenti nel giudizio di opposizione sia da quelli la cui opposizione era stata accolta, con declaratoria di compensazione delle spese, limitatamente, quanto a questi ultimi, alla pronuncia sulle spese).