(massima n. 1)
Non è estraneo al processo di merito il soggetto che, pur non essendo stato citato né essendo, comunque, intervenuto in causa, sia stato, tuttavia, coinvolto nella decisione della lite, mediante una statuizione di accertamento o di condanna a suo carico, poiché questa pronunzia, anche se non gli è stata notificata, è, di per sé, idonea ad attribuirgli la qualità di parte, ai fini della proponibilità dei gravami consentiti alle parti soccombenti. Ne consegue che, al fine di eliminare gli effetti a lui pregiudizievoli della sentenza, il soggetto rimasto estraneo al giudizio può avvalersi, oltre che dell'opposizione di terzo, dell'ordinaria impugnazione proponibile contro la sentenza. (Nella specie, convenuta in giudizio l'Unione provinciale CISAL da alcuni lavoratori dalla stessa dipendenti, la sentenza di primo grado aveva condannato la CISAL, soggetto estraneo al giudizio; a seguito dell'impugnazione proposta da quest'ultima, il giudice di appello aveva ritenuto che la Unione provinciale fosse centro di interessi autonomo e, conseguentemente, aveva dichiarato la nullità del giudizio di primo grado e della sentenza; la S.C. ha confermato tale pronuncia, affermando il principio su esteso).