(massima n. 1)
È ammissibile l'impugnazione con la quale l'appellante si limiti a dedurre soltanto i vizi di rito avverso una pronuncia che abbia deciso anche nel merito in senso a lui sfavorevole solo ove i vizi denunciati comporterebbero, se fondati, la rimessione al primo giudice; nelle ipotesi in cui, invece, il vizio denunciato non rientra in uno dei casi tassativamente previsti dagli artt. 353 e 354 c.p.c., è necessario che l'appellante deduca ritualmente anche le questioni di merito, con la conseguenza che, in tali ipotesi, l'appello fondato esclusivamente su vizi di rito, inammissibile, oltre che per difetto di interesse, anche per non rispondenza al modello legale di impugnazione. (Fattispecie, in controversia disciplinata dal rito speciale locatizio, relativa alla denuncia del vizio di nullità della sentenza per omessa lettura del dispositivo in udienza).