(massima n. 1)
Qualora il bene mobile, in possesso del fallito, sia vittoriosamente rivendicato da un terzo, l'obbligo di restituzione a carico del fallimento conserva la natura di debito di valore anche nel caso in cui, a seguito dell'intervenuta vendita del bene medesimo, abbia ad oggetto il prezzo ricavato da tale vendita. In questa ipotesi, pertanto, l'esigenza di una piena reintegrazione del patrimonio di quel terzo comporta l'adeguamento di detta somma alla sopravvenuta svalutazione monetaria.