(massima n. 1)
Nel procedimento instaurato con domanda tardiva di rivendicazione di cosa mobile posseduta dal fallito, secondo la disciplina dell'art. 101 della legge fallimentare, applicabile in base al richiamo contenuto nel primo comma del successivo art. 103, l'impugnazione č soggetta agli ordinari termini fissati dal codice di rito, atteso che la riduzione dei termini medesimi, contemplata dall'art. 99 della legge fallimentare per il giudizio di opposizione allo stato passivo, č espressione di una norma eccezionale, non estensibile ad ipotesi diverse.