(massima n. 1)
Nel procedimento di cui all'art. 103 della legge fallimentare, la domanda di rivendica (nella specie, di titoli azionari) formulata in via principale non č ostativa alla richiesta, in via subordinata (in caso, cioč, di mancato accoglimento della domanda principale), di ammissione al passivo fallimentare per il prezzo del bene pagato qualora dovesse escludersene, da parte del GD, l'avvenuto trasferimento della proprietą. Non risulta, all'uopo, ostativa, infatti, la circostanza che l'istanza di rivendica vada proposta ai sensi del citato art. 103 della legge fallimentare, mentre quella di insinuazione al passivo debba essere introdotta secondo le forme di cui al precedente art. 93, atteso che, in virtł del principio del cumulo delle domande, č possibile proporne pił d'una, con unico atto, anche in seno alla speciale procedura concorsuale, avvenendo la verifica del passivo in via contestuale sia per le istanze ex art. 93, sia per quelle ex art. 103 della ricordata legge fallimentare. Ne consegue che, di fronte alla domanda di rivendica di titoli, pur in assenza di una graduazione di domande da parte dell'istante, il giudice deve qualificare senz'altro come subordinata l'eventuale e contestuale domanda di ammissione al passivo, risultando evidente che, per l'accoglimento di quest'ultima, occorre necessariamente e preliminarmente procedere alla delibazione della detta istanza di rivendica.