(massima n. 1)
Nell'ipotesi in cui beni immobili vengano concessi in comodato ad una societā poi fallita, al fine di stabilire se la domanda di restituzione dei beni stessi debba essere proposta dal comodante, nei confronti del fallimento, con la procedura dell'art. 103 L. fall., č necessario accertare se i beni costituiscano elementi esclusivi della universitas iuris qual č l'azienda, al punto da configurarla giuridicamente ed economicamente (tanto che la loro restituzione corrisponda alla restituzione dell'intera sua entitā), ovvero mere componenti di tale universalitā, per tale verso conservando la suscettibilitā a formare oggetto di separati atti e rapporti giuridici. (La S.C. ha cosė cassato la sentenza che, in relazione ad alcuni impianti di carburanti concessi in comodato ad una societā petrolifera poi fallita, aveva ritenuto che la domanda di restituzione proposta dal comodante doveva essere proposta con le forme dell'art. 103 L. fall., limitandosi ad affermare che si trattava di beni inclusi in un complesso aziendale e che l'azienda aveva natura giuridica mobiliare).