(massima n. 1)
Nel caso in cui l'attivitā di gestione di patrimoni mediante operazioni aventi ad oggetto valori mobiliari da parte delle societā d'intermediazione (sim ), sia stata realizzata in violazione del principio della doppia separazione patrimoniale, nel senso che, pur essendo stato rispettato il principio per quel che riguarda la separazione del patrimonio della societā da quello gestito per conto e nell'interesse dei clienti, non risultano essere stati separati beni e valori appartenenti a ciascuno degli investitori, la rivendica nei confronti del fallimento delle somme di danaro rispettivamente depositate ha ad oggetto un diritto di credito, e, in caso d'insufficienza dei fondi di fronte alle richieste dei vari clienti fiduciari, č accoglibile soltanto pro quota a causa della indistinzione e dell'incapienza del patrimonio separato.