(massima n. 1)
In tema di istanza di revocazione contro crediti ammessi ex art. 102 della legge fallimentare, l'errore essenziale di fatto si concreta non già in un inesatto apprezzamento del materiale probatorio od in una errata valutazione giuridica di un fatto, bensì in una falsa percezione della realtà da parte del giudice, che deve avere avuto carattere determinante rispetto all'ammissione del credito contestato. (Alla stregua di tale principio la Suprema Corte ha escluso che ricorresse un errore di fatto nella circostanza dell'ammissione al passivo di un credito fondato su decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo, ma ancora oggetto di opposizione, osservando, altresì, che l'ulteriore circostanza che sul decreto prodotto ai fini dell'ammissione non risultasse la sua definitività, non avrebbe potuto condurre a diverso apprezzamento anche qualora si fosse ritenuto che il giudice delegato avesse erroneamente creduto definitivo il decreto, poiché — come esattamente aveva reputato il giudice di merito — tale erronea convinzione si sarebbe dovuta considerare conseguente ad un'inesatta valutazione delle risultanze probatorie e non ad una falsa percezione della realtà, quella dell'esistenza dell'opposizione, che non era stata portata all'attenzione del giudice delegato).