(massima n. 2)
La decisione che (pur dopo positivo regolamento di giurisdizione) deve intervenire in un giudizio instaurato dall'ex amministratore avanti all'A.G.O. per la declaratoria della giuridica inesistenza di un provvedimento di messa in liquidazione coatta amministrativa di una società, se comporta che l'esame della domanda di accertamento della inesistenza del provvedimento di liquidazione debba essere svolto dal giudice ordinario (il quale, dunque, potrà dichiarare inesistente il provvedimento, se ricorrano le ragioni di fondatezza del merito della relativa pretesa) e se implica che la relativa declaratoria comporterà che l'Amministrazione che dispose la liquidazione si debba conformare a quanto imposto da tale declaratoria, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 2248 del 1865, All. E, abolitiva del contenzioso amministrativo, non può, invece, determinare l'automatico venir meno degli effetti prodotti dal provvedimento di messa in liquidazione e quindi degli atti di gestione compiuti dagli organi della procedura e, pertanto, anche dell'esercizio della legittimazione processuale in un giudizio che il commissario liquidatore abbia instaurato nei confronti di un terzo relativamente ad un rapporto corrente con la società e quindi, e per converso, la retroattiva attribuzione della legittimazione a rappresentare la società all'ex amministratore che in esso sia intervenuto, agendo per la società in bonis e facendo valere l'inesistenza del provvedimento di messa in liquidazione. Infatti, se non si accedesse a tale conclusione, si attribuirebbe alla sentenza adottata dall'A.G.O. l'effetto di rimuovere il provvedimento di liquidazione quanto agli effetti che ha prodotto, fra cui quello di consentire al commissario liquidatore di agire in giudizio e di escludere — ai sensi dell'art. 200 legge fall. — la legittimazione all'organo sociale, con conseguente violazione del comma secondo del citato art. 4. Viceversa, una volta accertata con sentenza definitiva l'inesistenza del provvedimento di liquidazione, occorre che la P.A. compia gli atti necessari ad ottemperare ad essa (e fra essi la rimozione del commissario liquidatore e l'esecuzione di tutte le attività necessarie per ripristinare gli organi sociali ordinari) e, in mancanza, ben si può ricorrere al giudizio di ottemperanza. Ma, fintanto che il giudicato non si sia formato e l'ottemperanza spontanea o coattiva tramite tale giudizio non sia avvenuta, il provvedimento di messa in liquidazione coatta amministrativa continua ad espletare i suoi effetti ed a legittimare il commissario liquidatore alla rappresentanza giudiziale (Sulla base di tali principi la S.C. ha escluso la legittimità del provvedimento di sospensione ex art. 295 c.p.c., adottato dal giudice del giudizio instaurato dal commissario liquidatore in attesa della definizione di quello sulla detta inesistenza).