(massima n. 1)
In caso di concordato preventivo con cessione dei beni ai creditori, la chiusura del procedimento concorsuale segna per l'imprenditore ammesso al concordato la definitiva perdita di tutti i diritti sui beni stessi, con la conseguente sua carenza di legittimazione passiva nel procedimento di impugnazione della sentenza resa antecedentemente alla data della chiusura stessa e nei riguardi del liquidatore, cui spetta, per converso, l'esercizio di tutte le azioni, e, quindi, anche della legittimazione passiva nel ricorso per revocazione di sentenza emessa in relazione ad una controversia concernente la riscossione di crediti compresi nel patrimonio ceduto, ancorché prima della proposizione del ricorso il concordato abbia avuto completa esecuzione.