(massima n. 1)
In tema di concordato preventivo con cessione dei beni, o ad esso assimilabile, la nomina a liquidatore della persona gią in carica come commissario giudiziale collide con il requisito, di cui al combinato disposto degli art. 182, secondo comma, e 28, secondo comma, legge fall. (nel testo, applicabile "ratione temporis" e risultante dalle modifiche apportate dal d.lgs. 12 settembre 2009, n. 167), che il liquidatore sia immune da conflitto di interessi, anche potenziale, ipotesi, invece, configurabile laddove nella sua persona si cumulino la funzione gestoria con quella di sorveglianza dell'adempimento del concordato, di cui all'art. 185, primo comma, della legge fall.