(massima n. 1)
Al giudice delegato al concordato con cessione di beni, il quale provveda, in virtù di attribuzioni di potere contenute nella sentenza di omologazione oppure su richiesta del liquidatore, alla vendita di un bene, compete il potere di disporre la sospensione della stessa, ai sensi dell'art. 108, comma 3, L. fall., anche dopo l'aggiudicazione e fino a quando non venga emesso il decreto di trasferimento di cui all'art. 586 c.p.c. ed ancorché l'aggiudicatario abbia effettuato il versamento del prezzo, allorché, sulla base di una offerta in aumento, anche inferiore al sesto, o di altre circostanze, si convinca che il prezzo offerto è notevolmente inferiore a quello giusto.