(massima n. 1)
In tema di concordato preventivo, ai sensi dell'art. 182 legge fall., nel testo applicabile "ratione temporis", vigente anteriormente alle modifiche di cui al d.l.vo n. 169 del 2007, č precluso al tribunale nella sentenza di omologazione nominare un liquidatore giudiziale ovvero fissare ulteriori modalitą esecutive (prevedendo, per esempio, la necessitą della preventiva autorizzazione del giudice delegato per gli atti di straordinaria amministrazione ovvero la nomina, da parte di questi, di coadiutori, professionisti o difensori), qualora nella proposta di concordato si specifichi che il piano di liquidazione debba essere predisposto ed attuato dall'amministratore giudiziario-liquidatore, cui viene conferito il pił ampio potere discrezionale sulle modalitą esecutive.