(massima n. 1)
L'art. 610, terzo comma, c.p.p., prevede che anche nel giudizio di cassazione il presidente possa disporre la riunione dei giudizi, regolata dall'art. 17 c.p.p., in quanto siano pendenti avanti la stessa corte. Deve tuttavia essere dichiarato inammissibile il ricorso che nessun vizio della sentenza impugnata denunci ma che si limiti a prospettare una richiesta di riunione: quest'ultima, infatti, non può essere fine a se stessa ed il ricorso deve necessariamente investire la corte della cognizione sulla legittimità della sentenza di merito, secondo la tassativa previsione di cui all'art. 606 c.p.p.