(massima n. 1)
Nel giudizio di cassazione l'omessa enunciazione, nell'avviso comunicato dalla cancelleria ai sensi dell'art. 610, comma primo, c.p.p., della causa d'inammissibilitą rilevata dal Presidente della Corte, non dą luogo ad alcuna nullitą, neanche sotto il profilo della riconducibilitą di essa al novero di quelle previste dall'art. 178, lett. c ) stesso codice, in quanto detta omissione non incide sulla garanzia d'intervento dell'imputato nel procedimento, che č comunque assicurata dall'avviso dell'udienza camerale, volto a tutelare le esigenze difensive che possono esplicarsi mediante l'esame degli atti depositati in cancelleria e la presentazione di motivi nuovi o memorie.