(massima n. 1)
Nel giudizio di legittimità non è consentito al difensore dell'imputato di presentare nuovi documenti, dal momento che la Corte di cassazione non deve mai procedere ad un esame degli atti, ma solo alla valutazione circa la esistenza della motivazione e della sua logicità. Possono conseguentemente essere introdotti solo quei documenti — non attinenti al merito — che l'interessato non fu in condizione di esibire nei precedenti gradi e dai quali può derivare l'applicazione dello ius superveniens, di cause estintive o di disposizioni più favorevoli.