(massima n. 1)
Poiché a norma dell'art. 1122 c.c. il limite alla facoltą di ogni condomino di eseguire opere sul proprio piano (o porzione di piano di sua proprietą) si identifica in ogni danno consistente nella diminuzione di valore della cosa comune riferito alla funzione della cosa, considerata nella sua unitą, costituisce danno per le cose comuni anche il pericolo attuale e non meramente ipotetico connesso con il rischioso funzionamento o con la realizzazione imperfetta di un impianto autonomo di riscaldamento, quando la tecnica di realizzazione e la complessitą delle operazioni necessarie per l'uso dello stesso comportino la possibilitą di recare danno all'impianto di riscaldamento centrale.