(massima n. 1)
In tema di concordato fallimentare, il decreto, con il quale il tribunale, su reclamo proposto ai sensi dell'art. 26 del R.D. 16 marzo 1942 n. 267, confermi o meno il provvedimento del giudice delegato di reiezione della proposta del concordato stesso, per il mancato perfezionarsi dell'adesione dei creditori con le prescritte maggioranze, integra decisione giurisdizionale sulla legittimitą di detto esecutivo, e, pertanto, non essendo impugnabile con altri mezzi (né, in particolare, con ulteriore reclamo ex art. 739 c.p.c.), č sindacabile in sede di legittimitą, ai sensi dell'art. 111 della Costituzione.