(massima n. 1)
Il decoro architettonico, che, espressamente richiamato dall'art. 1120 c.c., va valutato con riferimento alla linea estetica dell'edificio indipendentemente dal suo particolare pregio artistico, č un bene al quale sono direttamente interessati tutti i condomini ed č suscettibile anche di valutazione economica, in quanto concorre a determinare il valore sia della proprietā individuale, sia di quella collettiva delle parti comuni.