(massima n. 1)
Tra gli effetti della chiusura del fallimento non è compresa la liberazione del fallito dalle obbligazioni non fatte valere o non soddisfatte nel corso della procedura fallimentare e, pertanto, ai sensi dell'art. 120 della legge fallimentare, i creditori riacquistano il libero esercizio delle azioni verso il debitore tornato in bonis per la parte non soddisfatta dei loro crediti, sia per capitale che per interessi. Ne consegue che l'amministrazione finanziaria può azionare il proprio credito tributario nei confronti del contribuente tornato in bonis (salvo che non ne sia decaduta ex art. 94 l. fall.), senza che — di per sé — la presentazione della dichiarazione dei redditi da parte del curatore (e del fallito) possa aver comportato l'onere per l'amministrazione di insinuarsi nel passivo del fallimento.