(massima n. 1)
In tema di equa riparazione per violazione del termine ragionevole del processo, per definitivitą della decisione concludente il procedimento nel cui ambito la violazione si assume verificata, la quale segna il dies a quo del termine di decadenza di sei mesi per la proponibilitą della domanda, s'intende (salvi i casi in cui il provvedimento del giudice che pone termine al processo in corso dinanzi a lui presupponga un'ulteriore fase attuativa, destinata a consentire l'effettiva realizzazione del diritto la cui tutela in quel processo era stata invocata) l'insuscettibilitą di quella decisione di essere revocata, modificata o riformata dal medesimo giudice che l'ha emessa o da altro giudice chiamato a provvedere in grado successivo; ne deriva che, con riferimento alle procedure di fallimento giunte a compimento, il termine semestrale entro cui deve essere proposta, a pena di decadenza, la domanda di equa riparazione per irragionevole durata della procedura di fallimento decorre dalla data in cui, allo scadere dei quindici giorni dall'affissione del decreto di chiusura del fallimento, tale decreto non č pił reclamabile in appello.