(massima n. 1)
In tema di fallimento, il giudizio di ammissione (tempestiva o tardiva) al passivo è controversia che trova nella procedura fallimentare il suo necessario presupposto, e che quindi, con la chiusura del fallimento, viene inevitabilmente a perdere la propria ragion d'essere (onde la sentenza che, come nella specie, ne abbia definito il relativo giudizio d'appello deve ritenersi inutiliter data), poiché la chiusura del fallimento determina la inefficacia, per improseguibilità, di tutti i giudizi pendenti per insinuazione al passivo (nella specie, tardiva), sicché la previsione di una interruzione del processo ex art. 300 c.p.c., con subingresso al curatore del fallito tornato in bonis ha soltanto la funzione di provocare — con la pronuncia di improseguibilità — il regolamento delle spese processuali.