(massima n. 1)
In tema di riassunzione, da parte del creditore, del giudizio di appello interposto avverso la sentenza di rigetto della originaria domanda di insinuazione tardiva al passivo fallimentare, dopo la sua interruzione per effetto della revoca del fallimento, la domanda con cui si chiede l'accertamento del credito verso i soci già falliti tornati in bonis e la condanna degli stessi anche al pagamento di quanto dovuto non riveste carattere di novità rispetto all'azione originariamente dedotta, trattandosi per entrambe di espressioni processuali diverse di un giudizio unico; infatti anche la domanda di insinuazione al passivo tende all'accertamento del credito e la sua deduzione in funzione esecutiva mira solo ad assicurarne, nel concorso con gli altri creditori, la collocazione utile. Così la revoca del fallimento importa, quale effetto proprio della interruzione del processo in cui era parte il curatore, il riacquisto della capacità processuale del fallito che può (o nei cui confronti appare ammissibile) promuovere la prosecuzione della medesima controversia (con salvezza degli atti legalmente compiuti dagli organi fallimentari ex art. 21 legge fall.), non potendo assumersi una generale diversità di regime probatorio, caratteristica attinente ai soli giudizi che presuppongono la esistenza stessa di una procedura fallimentare e riguardano interessi propri della massa dei creditori e non del soggetto fallito.