(massima n. 1)
Il proprietario di un immobile non può invocare la norma stabilita dall'art. 1120 c.c. per pretendere che il proprietario di quello antistante ne curi l'estetica intonacandolo adeguatamente all'esterno, perché tale norma disciplina i rapporti condominiali sui beni comuni, non esclusivamente altrui, mentre gli interessi al rispetto dell'«ornato pubblico» e dell'«aspetto dei fabbricati» possono trovare tutela nei regolamenti edilizi comunali (artt. 871 c.c. e 33 legge 17 agosto 1942, n. 1150) — la cui esistenza e contenuto va provata da chi l'invoca — che, se violati, non obbligano ad un facere, ma al risarcimento del danno (art. 872 c.c.).