(massima n. 1)
In tema di condominio di edifici, poiché l'uso delle cose comuni č in funzione del godimento delle parti di proprietą esclusiva, la maggiore o minore comoditą di uso cui fa riferimento l'art. 1119 c.c. ai fini della divisibilitą delle cose stesse, va valutata oltre che con riferimento alla originaria consistenza ed estimazione della cosa comune, considerata nella sua funzionalitą piuttosto che nella sua materialitą, anche attraverso il raffronto fra le utilitą che i singoli condomini ritraevano da esse e le utilitą che ne ricaverebbero dopo la divisione. (Nella specie il progetto di divisione di una terrazza comune avrebbe privato il condomino assegnatario di una porzione, della veduta sul mare consentitagli nella permanenza dello stato di indivisione).